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Breve riassunto sul compenso per copia privata


È prevista un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori; in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale , fonogrammi e videogrammi; a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di “copia privata” è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori; tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.

La legge affida alla SIAE il compito di riscuotere il compenso per “copia privata” e di ripartirlo ai beneficiari ………   

Il compenso per “copia privata” si applica a tutti i supporti di registrazione vergini, analogici e digitali, dedicati (audio e video) e non dedicati comunque idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi……..

Il compenso è costituito da un importo per supporto variabile in funzione della sua categoria e capacità. Esso va calcolato sulla capacità effettiva di registrazione - espressa in ore (o frazioni di ora) o in mega-gigabyte …….

Il compenso per “copia privata” si applica a tutti gli apparecchi di registrazione, analogici e digitali, dedicati (audio, video e audio/video) ovvero non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer) comunque idonei alla fissazione di fonogrammi e videogrammi su supporti di qualsiasi natura………..

Il compenso per “copia privata” sugli apparecchi di registrazione è pari al 3% del prezzo di listino..….. Il compenso per “copia privata” è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.